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Certificazione Energetica APE per il rogito notarile

Scopri quando l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nei contratti di vendita, quali sono gli obblighi di legge per il proprietario e cosa deve essere consegnato al momento del rogito.

APE Online facile, come funziona

1

Compila i dati dell’immobile

Inserisci le informazioni principali per avviare la richiesta del certificato APE.

2

Ricevi una proposta su misura

Valutiamo la tua richiesta e ti forniamo una soluzione adatta alle caratteristiche del tuo immobile.

3

Sopralluogo con tecnico certificato

Un professionista qualificato effettua il sopralluogo e raccoglie i dati necessari.

4

Elaborazione e certificazione

Il certificato viene redatto secondo normativa e registrato dove previsto.

5

Ricevi il tuo APE

Ricevi il documento in formato digitale, pronto per essere utilizzato.

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L’Attestato di Prestazione Energetica APE nei contratti di vendita e trasferimento immobiliare

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere allegato ai contratti di compravendita e, più in generale, anche a quelli di locazione.

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In caso di vendita o trasferimento a titolo gratuito, il proprietario è tenuto a:

• dotarsi dell’APE prima della messa in vendita
• metterlo a disposizione all’inizio delle trattative
• consegnarlo al termine (obbligo di consegna)

​

Il terzo comma dell’art. 6 prevede inoltre che nei contratti sia inserita una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiari di aver ricevuto l’informativa e la documentazione, compreso l’APE (obbligo di informativa).

​

Una copia dell’APE deve essere allegata al contratto (obbligo di allegazione), ed è soggetta a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Copie conformi dell’APE

Il notaio deve informare le parti dell’obbligo di presentare l’APE in sede di stipula.

​

Il venditore deve fornire due copie firmate dal tecnico:

• una per l’atto notarile
• una per l’acquirente

​

L’originale può essere sostituito da copia conforme certificata dal notaio, previa verifica della firma digitale.

​

Nell’atto, l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto l’APE e la documentazione tecnica (come i libretti degli impianti), necessari per verificarne la validità.

​

Il tecnico trasmette l’APE alla Regione competente e, entro 15 giorni, può rilasciare una copia firmata al proprietario.

​

👉 Solo dopo il deposito l’APE può essere utilizzato in forma cartacea.

Obbligo di allegazione dell’APE

L’obbligo si applica nei seguenti casi:

• vendita di immobili
• trasferimenti a titolo oneroso

​

Non è richiesto per:

• donazioni
• trasferimenti a titolo gratuito

​

👉 Tuttavia resta l’obbligo di dotarsi dell’APE.

Casi di esenzione

Non è necessario dotare dell’APE:

• fabbricati sotto i 50 mq
• immobili industriali o agricoli senza impianti
• box, cantine, autorimesse
• ruderi o immobili in costruzione (se dichiarato)
• immobili inagibili
• edifici di culto

Chi deve far redigere l’APE

Omessa allegazione e sanzioni

In caso di mancata allegazione o dichiarazione:

👉 sanzione da 3.000€ a 18.000€
👉 importo ridotto per locazioni

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La sanzione non esonera dall’obbligo di trasmettere l’APE alla Regione entro 45 giorni.

Di norma è il proprietario dell’immobile a sostenere i costi e richiedere il certificato.

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È sua responsabilità garantire che venga eseguita l’analisi energetica e che l’APE sia disponibile per acquirenti o inquilini.

​

👉 Modalità e costi possono variare in base agli accordi tra le parti.

Approfondimenti utili

Guide, chiarimenti e aggiornamenti utili sul certificato APE e sugli obblighi collegati.

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