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Certificazione Energetica APE per il rogito notarile

Scopri quando l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nei contratti di vendita, quali sono gli obblighi di legge per il proprietario e cosa deve essere consegnato al momento del rogito.

APE Online facile, come funziona

1

Compila i dati dell’immobile

Inserisci le informazioni principali per avviare la richiesta del certificato APE.

2

Ricevi una proposta su misura

Valutiamo la tua richiesta e ti forniamo una soluzione adatta alle caratteristiche del tuo immobile.

3

Sopralluogo con tecnico certificato

Un professionista qualificato effettua il sopralluogo e raccoglie i dati necessari.

4

Elaborazione e certificazione

Il certificato viene redatto secondo normativa e registrato dove previsto.

5

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Ricevi il documento in formato digitale, pronto per essere utilizzato.

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L’Attestato di Prestazione Energetica APE nei contratti di vendita e trasferimento immobiliare

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere allegato ai contratti di compravendita e, più in generale, anche a quelli di locazione.

In caso di vendita o trasferimento a titolo gratuito, il proprietario è tenuto a:

• dotarsi dell’APE prima della messa in vendita
• metterlo a disposizione all’inizio delle trattative
• consegnarlo al termine (obbligo di consegna)

Il terzo comma dell’art. 6 prevede inoltre che nei contratti sia inserita una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiari di aver ricevuto l’informativa e la documentazione, compreso l’APE (obbligo di informativa).

Una copia dell’APE deve essere allegata al contratto (obbligo di allegazione), ed è soggetta a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Copie conformi dell’APE

Il notaio deve informare le parti dell’obbligo di presentare l’APE in sede di stipula.

Il venditore deve fornire due copie firmate dal tecnico:

• una per l’atto notarile
• una per l’acquirente

L’originale può essere sostituito da copia conforme certificata dal notaio, previa verifica della firma digitale.

Nell’atto, l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto l’APE e la documentazione tecnica (come i libretti degli impianti), necessari per verificarne la validità.

Il tecnico trasmette l’APE alla Regione competente e, entro 15 giorni, può rilasciare una copia firmata al proprietario.

👉 Solo dopo il deposito l’APE può essere utilizzato in forma cartacea.

Obbligo di allegazione dell’APE

L’obbligo si applica nei seguenti casi:

• vendita di immobili
• trasferimenti a titolo oneroso

Non è richiesto per:

• donazioni
• trasferimenti a titolo gratuito

👉 Tuttavia resta l’obbligo di dotarsi dell’APE.

Casi di esenzione

Non è necessario dotare dell’APE:

• fabbricati sotto i 50 mq
• immobili industriali o agricoli senza impianti
• box, cantine, autorimesse
• ruderi o immobili in costruzione (se dichiarato)
• immobili inagibili
• edifici di culto

Chi deve far redigere l’APE

Omessa allegazione e sanzioni

In caso di mancata allegazione o dichiarazione:

👉 sanzione da 3.000€ a 18.000€
👉 importo ridotto per locazioni

La sanzione non esonera dall’obbligo di trasmettere l’APE alla Regione entro 45 giorni.

Di norma è il proprietario dell’immobile a sostenere i costi e richiedere il certificato.

È sua responsabilità garantire che venga eseguita l’analisi energetica e che l’APE sia disponibile per acquirenti o inquilini.

👉 Modalità e costi possono variare in base agli accordi tra le parti.

Approfondimenti utili

Guide, chiarimenti e aggiornamenti utili sul certificato APE e sugli obblighi collegati.

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